Impugnazione delle delibere


 Il termine  si calcola dalla giacenza

 Una  recente ordinanza della Cassazione ( la N 24399 del 10/10/18) specifica che il termine mensile entro il quale si può impugnare una delibera assembleare, per gli assenti, si calcola dal momento in cui il postino lascia l’avviso presso la cassetta postale ( se assente al momento della consegna della raccomandata ) del condomino e non dal momento in cui questi ritira effettivamente la raccomandata in giacenza presso l’ufficio postale. 
La vicenda nasce dare un ricorso, effettuato da alcuni condomini assenti all’Assemblea, per impugnare la delibera in cui si approvava il bilancio consuntivo in cui vi erano delle spese straordinarie. A sostegno di ciò è stato specificato che le spese in questione non erano adeguatamente giustificate. Il ricorso del Condominio non solo vedeva una dichiarazione di infondatezza delle accuse, ma si incentrava sul fatto che il ricorso era stato effettuato oltre i termini imposti dall’art. 1137 C.C. La Cassazione conferma infatti che che il termine di trenta giorni decorre, appunto, dal momento in cui i condomini hanno la possibilità di venire a conoscenza del fatto, ossia dal momento in cui il postino imbuca nella cassetta l’avviso di giacenza, qualora il destinatario si assente

 

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