Posti auto per disabili in Condominio: sono obbligatori?
Per rispondere a questa domanda bisogna andare per gradi: in primo luogo, laddove in un Condominio sia presente un Condòmino portatore di handicap, si deve verificare se nel Condominio in questione esista o meno uno spazio adibito a parcheggio condominiale. In caso contrario è ovvio che il discorso decade.
Secondo passo: bisogna far riferimento alle seguenti norme:
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articolo 3 della Costituzione italiana
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Decreto Ministeriale N°236/89, all’articolo 4.1.14
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Decreto Ministeriale N°236/89, all’articolo 8.2.3
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ordinanza n°26630/2018 della Corte di Cassazione
Secondo le norme sopra citate risulta che, qualora in un Condominio esista un’area adibita a parcheggio ad uso comune tra i Condòmini, deve essere presente almeno un parcheggio per disabili ogni 50( o frazione di 50) posti auto in prossimità dell’accesso al Condominio di larghezza non inferiore ai 3,20mt in uso gratuito ai Condòmini disabili. Qualora non ci siano sufficienti posti auto disponibili, si deve provvedere alla turnazione dei posti auto non riservati ai portatori di handicap