I BALCONI: 2^ PUNTATA

Dopo aver parlato degli aspetti generali riguardanti i balconi, passiamo ora ad analizzarne gli elementi costitutivi.

L'unico elemento definito come parte comune sono i frontalini ornamentali in quanto costituiscono parte integrante della facciata e ne contribuiscono un miglior utilizzo in quanto ne aumentano il pregio ed il decoro. In realtà vi è poi un altro elemento che è da considerarsi cosa comune: ossia le fioriere, ma solo nel caso in cui siano uguali su ogni balcone e che contribuiscano all'armonia della facciata ( un tipico esempio ne sono le fioriere in muratura realizzate contestualmente all'edificio stesso ) .

Per quanto riguarda il piano di calpestio ed il soffitto sottostante, come da sentenza della Cass. Civ. n 8159 del 07/09/1996, essi appartengono unicamente ai proprietari delle unità immobiliari corrispondenti, che sono gli unici responsabili dei danni cagionati dalla caduta di frammenti di intonaco o muratura che si siano da essi  staccati, a meno che non si tratti di discacco di elementi dei frontalini o degli ornamenti.

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