L'INTERCAPEDINE APPARTIENE A CHI NE TRAE IL MAGGIR BENEFICIO
Di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13295/2015, ha dato ragione ad un condomino che, citatone uno di un piano sovrastante, richiedeva la rimozione delle tubature inserite nel doppio soffitto ( intercapedine) da parte di quest’ultimo a seguito della trasformazione del tetto in un lastrico solare. La motivazione è stata che (non essendo diversamente specificato nel contratto di acquisto o nel regolamento condominiale) il condomino del piano sovrastante non ha potuto dimostrare di essere il proprietario del vano o di poter usufruire del diritto di usucapione. In seguito a questa sentenza il Tribunale ha sancito che, in mancanza di specifiche direttive del contratto, quello specifico vano tecnico appartiene a colui che ne trae il maggior beneficio.